La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) al comma 131 dell’art. 1 ha previsto l’estensione del credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico di cui all'art. 3 “Interventi per il sostegno del Made in Italy”, comma 1, del D.Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 20 maggio 2022, ha definito criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Beneficiari
Le disposizioni in oggetto si applicano alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), nonché alle piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’Allegato I del TFUE, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Il credito d’imposta è riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui sopra costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
Iniziative ammissibili
Sono agevolabili le spese sostenute dai soggetti di cui sopra per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui sopra, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Contributi
Il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA:
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, per le piccole e medie imprese agroalimentari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.
Procedure e termini
Il provvedimento del 20 maggio 2022 ha definito i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 e ha approvato il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (e pertanto fino al 15 marzo 2023 per le spese realizzate nel 2022).
Per informazioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-per-le-imprese-agricole-e-agroalimentari/infogen-credito-d-imposta-per-le-imprese-agricole-e-agroalimentari-imprese.
Riferimenti normativi
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) al comma 131 dell’art. 1
Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
Provvedimento del 20 maggio 2022: definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta
Provvedimento del 2 novembre 2022