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Fonti Nazionali

D.L. AIUTI, ENERGIA E INVESTIMENTI - MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Il Decreto contiene anche finanziamenti agevolati e a fondo perduto per la partecipazione a fiere italiane di valenza internazionale e misure compensative per comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi Ucraina.

Categorie: Novità, Bandi & Contributi, Fonte Nazionale
D.L. AIUTI, ENERGIA E INVESTIMENTI - MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

D.L. AIUTI, ENERGIA E INVESTIMENTI - MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Il Decreto contiene anche finanziamenti agevolati e a fondo perduto per la partecipazione a fiere italiane di valenza internazionale e misure compensative per comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi Ucraina.

Calendario lunedì 25 luglio 2022

 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio u.s. è stata pubblicata la Legge 15 luglio, n. 91 di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. D.L. Aiuti, Energia e Investimenti), tra le quali alcune Misure a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane.

In particolare, si segnalano i seguenti Articoli:

ART. 25-BIS: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA

L’articolo riconosce alle imprese aventi sede operativa in Italia che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, un buono del valore di 10.000 euro per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni stesse.

Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso apposita piattaforma resa disponibile dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico o dal soggetto attuatore (soggetto in house dello Stato) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (a partire dal 16 luglio 2022).

Per l’assegnazione delle risorse verrà considerato l’ordine temporale di ricezione delle domande.

 

ART. 29: MISURE A FAVORE DI IMPRESE ESPORTATRICI

Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato Agevolazioni di SIMEST di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L’efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

ART. 18: FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

Si istituisce per l’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, un apposito Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro diretto ad erogare contributi a fondo perduto a vantaggio di imprese nazionali per far fronte alle conseguenze negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

I contributi non possono superare l’ammontare massimo di 400.000 euro per singola impresa e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno definite modalità, termini per la presentazione delle domande, modalità di verifica del possesso dei requisiti, anche tramite il controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

 

Per ulteriori approdondimenti, sulle modalità ed i termini per la presentazione delle domande, si rimanda alla circolare in allegato.

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Finanziamenti agevolati Decreto Aiuti